Tasso alcolico e possesso di patente.

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  1. firefox90
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    Domanda magari già fatta e che già ha avuto risposta: il tasso alcolico pari a ZERO in caso di possesso di patente C o superiore, si applica solo se si sta esercitando la professione di autista di automezzi previsti per tali patenti (come specificato nell'art. 186 del CdS) oppure anche qualora si guidasse la propria autovettura?
     
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    Ti rispondo o meglio ti risponde l'Aci dal suo sito, dal quale riporto e dove trovi
    proprio tutto quello che concerne quest'importantissimo argomento:

    La normativa attuale italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro: guidare un veicolo oltre questo limite - e quindi in stato di ebbrezza - costituisce un reato, punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente, con le severe sanzioni previste dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada:

    Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l

    - ammenda da 500 a 2000 euro,
    - sospensione patente da 3 a 6 mesi.

    Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l
    - ammenda da 800 a 3200 euro,
    - arresto fino a 6 mesi,
    - sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.

    Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
    - ammenda da 1500 a 6000 euro,
    - arresto da 6 mesi ad un anno,
    - sospensione patente da 1 a 2 anni,
    - sequestro preventivo del veicolo,
    - confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato).

    La patente di guida è sempre revocata quando:
    - il reato è stato commesso da conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t),
    - in caso di recidiva biennale (cioè se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio).
    La revoca della patente viene inoltre disposta quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di droghe, ha provocato un incidente.
    Le pene previste dall'articolo 186 comma 2 e 186 bis comma 3 del Codice della Strada sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale (in questo caso è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito).
    Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico
    L'accertamento alcolimetrico è eseguito attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell?aria espirata. L'esame viene ripetuto due volte, effettuando due misurazioni successive a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.
    Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico è reato ed è punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente di guida, con le stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
     
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  3. firefox90
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    @ Francodue, quindi NON importa la tipologia di patente posseduta ma l'autoveicolo/autocarro condotto?

    Sinceramente nemmeno il sito dell'Aci ha chiarito il mio dubbio.
     
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    Nessuna di queste.
    Importa il tasso alcolometrico presente nel sangue, indipendentemente dalla patente posseduta e dal veicolo condotto.
    Leggi bene la normativa. ;)
     
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  5. firefox90
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    @ Francodue, forse mi sono espresso male o forse seri tu a NON aver capito la domanda od aver letto la normativa.

    Semplifico: se posseggo patente D ed alla guida della mia auto mi viene riscontrato un tasso alcolometrico di 0,3 sono passibile di sanzione, decurtazione punti da patente, ecc. ecc. o NO?
     
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    Allora.
    Forse mi spiego male io daccordo.
    Ma la normativa che regola la faccenda è questa:

    Art. 186.

    Guida sotto l'influenza dell'alcool

    1. É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

    2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

    a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 a euro 2.125, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
    b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
    c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

    2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

    2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

    2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

    2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

    2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

    2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

    2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

    3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

    4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento

    5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

    6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

    7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).
    La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
    Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

    8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis (2c), il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

    9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.

    9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

    Non c'è ne sono altre.
    Ho hai la patente A, B, C, D, o Zeta :D !.
     
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  7. firefox90
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    Caro Francodue vedo che continui a NON capire o a NON conoscere eppure la domanda era chiara e l'ho posta su questo specifico forum di "addetti ai lavori" perchè speravo di trovare una risposta certe e professionale, ma....

    La normativa è questa:

    http://www.patente.it/news/ddl-1720-tasso-...ionali?idc=1326

    e come vedi per i vari autisti professionisti il tasso alcolometrico DEVE essere ZERO e NON 0,5.

    Quindi il tasso alcolometrico, secondo quello che cita la Legge varia in funzione della patente posseduta e dell'automezzo condotto!

    Ora la domanda è la medesima: il tasso ZERO DEVE essere posseduto dall'autista professionista (in possesso di patente C, D, ecc) SOLO quando conduce un automezzo di quelli indicati nell'articolo di cui sopra, oppure solo per il fatto di possedere una patente "professionale" anche quando guida la propria auto?

    Ringrazio tutti coloro mi vorranno dare una risposta certa.
     
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    Non so chi non capisca tra noi due. :dubbio:
    Hai postato nel tuo link la stessa normativa esistente in materia, l'art.186 codice della strada, che poi è la stessa che ho postato io ed è l'unica in materia esistente.
    Non c'è correlazione con i gradi della patente di guida.
    I valor indicati valgono per tutti i tipi di patente.
    Comunque.
    Se c'è qualche "Solone" che ne sa di più, risponda pure.
    Io mi fermo qua.
    Come sice a conclusione del processo verbale...
    Non ho null'altro da aggiungere. ;)
     
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  9. firefox90
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    Ed in tutta sincerità visto che NON dimostri nemmeno l'umiltà di leggere quello che ho postato io, è meglio che ti fermi qua!!!
    Te hai postato l'art. 186 del CdS PRIMA della modifica, diventata LEGGE, avvenuta nel 2010 dove, a differenza di prima, il tasso alcolometrico è stato diversificato in base all'automezzo condotto ed all'attività professionale o meno del conducente.
    Pe chi conduce un auto privata NON deve superare 0,5 mentre per gli autisti professionali NON deve superare lo ZERO!!!!
    Possibile che NON ti sia ancora chiaro questo??!!
    Spero vivamente Tu NON appartenga ad una qualsiasi sezione della Polizia di Stato, altrimenti siamo messi proprio bene!!
     
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    Ti dico solo una cosa.
    Vai a chiedere alla tua più vicina Sezione o Comando della Polizia Stradale.
    Poi però, fammi sapere cosa ti dicono. ;)
     
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    Di certo non c'è niente, la legge in questione è soggetta a interpretazioni,ebbene secondo il mio pensiero il tasso alcolemico deve essere pari a zero solo quando il possessore di patente cd professionale è alla guida di un veicolo durante lo svolgimento di una professione.
    P.S. Firefox90 la invito , vuole continuare su questo forum a tenere un comportamento consono e non offensivo, in caso contrario la porta è aperta , spero si essere stato chiaro.
     
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  12. firefox90
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    @ Ale 66, in quanto al comportamento consono e NON offensivo convengo, ma gradirei capire se questo significa insistere con un Guru del forum circa il fatto che l'art. 186 del CdS postato dallo stesso NON è più vigente da circa 5 anni perchè stato modificato e quindi il tasso alcolemico, per alcuni casi, deve essere ZERO e NON 0,5 come sosteneva lo stesso. Se questo significa essere offensivi, sinceramente NON so che farci se NON consigliare a chi risponde di documentarsi in merito oppure evitare di farlo.
    Invece trovo alquanto singolare la Sua risposta, se vista nell'ottica di un potenziale sanzionatore al CdS, ovvero Capo Pattuglia come A.C.!!!!!
    Da quello che leggo il CdS lo si interpreta a piacimento e, qualora sia Lei a fermare il sottoscritto in possesso di patente D/E alla guida della propria auto con tasso alcolico 0,2, NON irrorerebbe nessuna sanzione mentre qualora fosse altro suo collega che da una diversa interpretazione a tale articolo del CdS potrebbe sanzionarmi!!??
    Beh, diciamo che al momento siamo fermi al punto di partenza, ovvero la mia domanda NON ha avuto una risposta esaustiva. Spero NON sia offensiva questa mia ultima affermazione.
    Buona domenica.
     
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    Sono doverose alcune precisazioni, giusto per capirci meglio, questo non è un sito istituzionale, è composto da appartenenti e no alla Polizia di Stato che volontariamente senza alcun fine interagiscono con i numerosi utenti che frequentano questa piattaforma, pertanto ogni risposta parere e quant'altro è data solo a livello personale.
    Certamente Lei avrà svolto numerose ricerche in internet senza però trovare una risposta soddisfacente, e di certo non è colpa degli operatori di polizia ne tanto meno di chi in questo sito cerca di dare risposte anche a persone come lei se tale norma non è certa in alcuni dei suoi punti , ergo dato che in questo forum ci si confronta civilmente anche con persone che svolgono altri lavori ci faccia sapere magari rivolgendosi a personale della Polizia stradale.
    Le auguriamo buon proseguimento.
     
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  14. firefox90
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    Grazie della risposta sig. Assistente Capo.
    NON appena riuscirò ad aver una risposta certa al quesito posto NON mancherò di rendervi partecipi.
    Buona domenica.
     
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    Molto bene, cerchiamo di rendere un servizio a chi conducente di professione non può permettersi il minimo errore soprattutto in questo periodo di crisi economica.
     
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