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Il diritto penale è l’insieme di norme giuridiche attraverso cui lo Stato proibisce determinati comportamenti umani considerati illeciti, mediante la minaccia di una sanzione criminale.
In Italia vige ancora il vecchio Codice Rocco, detto così dal nome del suo autore, del 1931 ma che tuttavia ha avuto nel corso di questo tempo moltissime modifiche, specie dopo l'avvento della
Repubblica.
Diamo QUI un link dove si può consultare una recentissima aggiornata sua edizione.
Dal sito di Altalex.com.. -
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Si compone in Tre libri.
Libro primo
Dei reati in generale. (dall'art.1 a quello 241)
Libro secondo
Dei delitti in particolare (dall'art.241 all'art. all'art.650)
Libro terzo delle Contravvenzioni in particolare. (dallart.650 all'art.730)
Sottolineo l'art.1.
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge (prel. 14), né con pene che non siano da essa stabilite (Cost. 25).
Il principio di stretta Legalita.
Che richiama Cesare Baccaria nel suo Dei delitti e delle pene.. -
rinbru.
User deleted
Chiedo scusa ma ho un dubbio
su una domanda di penale della banca dati per vice ispettore.
La domanda è questa:
Ai sensi dell'art 488, ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'art 487 si applicano le disposizioni su:
Falsità materiali in atti pubblici
Questa è la risposta corretta.
Andando a rivedere l'articolo 488 però mi dice che si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.
Non sarebbe quindi più corretto avere questa risposta tra le alternative proposte?. -
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Riportiamo la normativa.
Art. 487.
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.
Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.Codice Penale.
Art. 488.
Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (1)
Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.
La fattispecie base prevedeil reato commesso da un pubblico Ufficiale.
il successivo articolo estende tutti a casi anche commessi dal privato a quello di base.
Mi sembra abbastanza ovvia.. -
rinbru.
User deleted
Signor Franco la ringrazio e mi scuso per l'errore fatto, mi sono reso conto che il codice penale che ho non è aggiornato e quindi all'articolo 488 mi riporta in atti pubblici o scritture private.
Grazie ancora, la prossima volta controllerò prima su internet. -
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Puoi chiedere qua quando vuoi.
Siamo a disposizione.
Io e i colleghi..