Sedi Disagiate elenco

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    CITAZIONE (andrealamezia @ 29/1/2015, 08:26) 
    Sono sempre io Andrea da Lamezia ho letto i vari articoli che riguardano i buoni pasto e li ho esposti ai miei superiori i quali sene sono lavati le mani rispondendo che la decisione per la concessione dei buoni pasto spetta alla prefettura, è vero? ho mi stanno prendendo in giro.

    Facciamo così.
    Ecco l'articolo di legge che li stabilisce.
    Con le modalità a chi toccano o no.
    Chiarissime.

    Dal Sito del Siulp Polizia Catania.
    Leggerlo pr bene.
    Spiega tutto.
    E lo posto tutto.
    Siccome Questo è un Forum di informazione.

    L’art. 35 del d.P.R. 254/1999 ha introdotto per il personale della Polizia di Stato la possibilità di fruire, in alternativa al servizio di mensa e purché si realizzino le condizioni di seguito specificate, di buoni pasto giornalieri dell’ importo di euro 7,00.
    Destinatario della norma è il personale impiegato nei servizi di istituto che, per motivi legati all’osservanza dei turni di servizio o delle disposizioni impartite dal dirigente dell’ufficio o del reparto di appartenenza, sia tenuto a prestare servizio in orari che non consentono di consumare i pasti presso il proprio domicilio e che risultino averne diritto, sulla base dei vigenti criteri e parametri di valutazione adottati per l’attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria nei luoghi in cui la mensa non esista.
    Pertanto potranno essere erogati buoni pasto al personale che svolga il servizio in sedi sprovviste di strutture di mensa, tenuto a permanere in attività almeno un’ora oltre le ore 14 o le 19 come prolungamento dell’orario ordinario o che sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio a causa dell’orario di inizio dei turni di servizio.
    Si ritiene che quest’ultima condizione, salvo casi particolari, sia presente in linea di massima per tutto il personale che effettua servizi continuativi con orario 13-19 e 19-24.
    Hanno titolo, inoltre, a fruire del buono pasto i dipendenti che nell’intervallo di tempo breve a disposizione per la pausa che precede il rientro in ufficio siano tenuti a prestare servizio per uno dei seguenti motivi:

    a) completamento dell’orario d’obbligo settimanale;
    b) straordinario programmato;
    c) straordinario ai sensi dell’art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Anche in queste ultime circostanze, l’ulteriore presupposto per l’attribuzione del buoni è la verificata impossibilità di recarsi presso la propria abitazione, a causa del ristretto margine di tempo disponibile.

    I buoni pasto relativi alle indicate previsioni di servizio devono essere nominativi, mentre possono essere non nominativi, da consegnare ai dipendenti impegnati nelle operazioni dietro rilascio di una dichiarazione di ricevuta, nella particolare situazione di impiego, ritenuta fattispecie eccezionale a se stante, riferita al personale vincolato a permanere sul luogo di servizio per esigenze operative di ordine pubblico.
    Si tratta ovviamente di occasioni specifiche, oltre che di carattere eventuale e circoscritte a quei casi in cui il dipendente, per gli orari di servizio e le località di impiego, è impossibilitato ad avvalersi sia delle strutture di mensa sia degli esercizi di ristorazione convenzionati, trovandosi in circostanze che non gli consentono di allontanarsi dal posto di servizio.
     
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  2. wisbel
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    CITAZIONE (ryuzaki189 @ 28/1/2015, 11:10) 
    CITAZIONE (gmax @ 27/1/2015, 22:40) 
    me la leggo molto volentieri, ma cosa importante: le sedi della fascia b perdono la possibilita' dopo 2 anni da quando si e' arrivati di fare intanto domanda per essere trasferiti in un altra regione? So che ci vuole comunque tempo e tutto eh..

    Per le sedi disagiate l'anzianità di sede richiesta per poter fare domanda di trasferimento è sempre due anni. La differenza tra le due fasce la fanno vitto e alloggio.

    Da quello che so io la sede disagiata allegato B non permette il trasferimento dopo due anni, ma lieto di essere smentito.

    Domanda: In sede di prima assegnazione é possibile una volta effettivi chiedere di essere trasferiti in una sede disagiata nella stessa provincia? Grazie
     
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  3. andrealamezia
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    Siamo sempre alle prese con il buono pasto.
    Visto che siamo sede disagiata di categoria B non ci spetta il buono pasto ma bensì il ristorante convenzionato così dice il nostro dirigente di sezione.
    IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 254 specifica solo che le condizioni per usufruire del buono pasto sono mensionate nell'art. 1, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 203, mentre noi sede disagiata di cat. B inserite nell'art. 1 al punto c) personale impiegato in servizi di istituto in localita' di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio
    ambientale;

    3. DECORRENZA Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l’espletamento delle previste formalità procedurali di seguito precisate, l’iniziativa, che ha per ora carattere sperimentale, decorrerà dal 1° luglio 2001, data dalla quale dovranno essere disdette le convenzioni in corso stipulate con gli esercizi privati per fornire il vitto al personale che opera nelle condizioni di servizio di cui all’art. 1, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 203 , sempreché il recesso dalla stessa data sia possibile senza dover corrispondere ai contraenti eventuali indennizzi conseguenti alla estinzione anticipata del rapporto. In quest’ultima ipotesi la decorrenza potrà essere differita alla prima data utile.

    LEGGE 18 maggio 1989, n. 203

    Art. 1.
    1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell'interno e' autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali:
    a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica
    o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato,
    ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza
    nel servizio;
    b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente
    tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non puo'
    allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto
    presso il proprio domicilio;
    c) personale impiegato in servizi di istituto in localita' di
    preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio
    ambientale;
    d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale
    l'alloggio collettivo in caserma e' specificamente richiesto ai fini
    della disponibilita' per l'impiego.
    2. Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e ambientali
    di cui al comma 1, si applica il trattamento previsto dal primo comma
    dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11
    settembre 1950, n. 807.

    decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807
    Art. 61
    (Buono - pasto)

    1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma
    1, della legge 18 maggio 1989, n.203, nelle fattispecie disciplinate
    dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorche'
    si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico
    dell'Amministrazione e' elevato ove inferiore a lire 9.000 a
    decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
    2. Le Amministrazioni nelle condizioni previste dal comma 1,
    possono anche provvedere tramite la concessione di un buono -pasto
    giornaliero dell'importo di lire 9.000.
    3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli
    stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

    anche qui parla solo dall'articolo 1, comma 1, lettera b) non mensiona la lettera c)

    MI chiedo perchè non mensiona il punto c) dove siamo collocati noi , la nostra dirigente si appoggia su questo e quindi ci vuole imporre il ristorante convenzionato
    cosa fare come comportarci? Mi aiutate non se ne può più dei nostri dirigenti che fanno il proprio iteresse grazie
     
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    Hai fatto bene a porre anche qui la questione.
    Evidenziamolo questo punto C) della tua:
    c) personale impiegato in servizi di istituto in localita' di
    preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio
    ambientale;
    Occorre comunque preliminarmente verificare se la vostra sede di servizio rientra interamente
    in questi parametri.
    Avete fatto bene a rivolgervi ai Sindacati, una risposta ve la dovranno, caso postitivo per quanto detto prima, in ogni caso.
    O vi fanno la mensa, ma costa troppo, o vi danno i Buoni pasto, costano meno.
    Pensa che convenga moltò più la seconda. ;)
     
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  5. ryuzaki189
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    CITAZIONE (wisbel @ 9/2/2015, 14:36) 
    Da quello che so io la sede disagiata allegato B non permette il trasferimento dopo due anni, ma lieto di essere smentito.

    Avevo letto tempo fa la distinzione tra fascia A e B, che è soltanto sulle spettanze (vitto e alloggio). Il trasferimento dopo due anni dovrebbe essere uguale anche per la B.
     
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    Mi sembra anche a me.
    Parlane con i Sindacati, vedi cosa ti cosigliano, il mio consiglio è questo.
     
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  7. andrealamezia
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    Oggi siamo arrivati alla conclusione da domani parte la convenzione pasti con un ristorante così abbiamo perso i buoni pasto.
    Ora mi chiedevo quanti pasti toccano al personale in turno in quinta in sede disagiata e quanti punti ristoro devono essere convenzionati?
    Mi date delle risposte
     
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    CITAZIONE (FRANCODUE @ 29/1/2015, 12:09) 
    CITAZIONE (andrealamezia @ 29/1/2015, 08:26) 
    Sono sempre io Andrea da Lamezia ho letto i vari articoli che riguardano i buoni pasto e li ho esposti ai miei superiori i quali sene sono lavati le mani rispondendo che la decisione per la concessione dei buoni pasto spetta alla prefettura, è vero? ho mi stanno prendendo in giro.

    Facciamo così.
    Ecco l'articolo di legge che li stabilisce.
    Con le modalità a chi toccano o no.
    Chiarissime.

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    Siccome Questo è un Forum di informazione.

    L’art. 35 del d.P.R. 254/1999 ha introdotto per il personale della Polizia di Stato la possibilità di fruire, in alternativa al servizio di mensa e purché si realizzino le condizioni di seguito specificate, di buoni pasto giornalieri dell’ importo di euro 7,00.
    Destinatario della norma è il personale impiegato nei servizi di istituto che, per motivi legati all’osservanza dei turni di servizio o delle disposizioni impartite dal dirigente dell’ufficio o del reparto di appartenenza, sia tenuto a prestare servizio in orari che non consentono di consumare i pasti presso il proprio domicilio e che risultino averne diritto, sulla base dei vigenti criteri e parametri di valutazione adottati per l’attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria nei luoghi in cui la mensa non esista.
    Pertanto potranno essere erogati buoni pasto al personale che svolga il servizio in sedi sprovviste di strutture di mensa, tenuto a permanere in attività almeno un’ora oltre le ore 14 o le 19 come prolungamento dell’orario ordinario o che sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio a causa dell’orario di inizio dei turni di servizio.
    Si ritiene che quest’ultima condizione, salvo casi particolari, sia presente in linea di massima per tutto il personale che effettua servizi continuativi con orario 13-19 e 19-24.
    Hanno titolo, inoltre, a fruire del buono pasto i dipendenti che nell’intervallo di tempo breve a disposizione per la pausa che precede il rientro in ufficio siano tenuti a prestare servizio per uno dei seguenti motivi:

    a) completamento dell’orario d’obbligo settimanale;
    b) straordinario programmato;
    c) straordinario ai sensi dell’art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Anche in queste ultime circostanze, l’ulteriore presupposto per l’attribuzione del buoni è la verificata impossibilità di recarsi presso la propria abitazione, a causa del ristretto margine di tempo disponibile.

    I buoni pasto relativi alle indicate previsioni di servizio devono essere nominativi, mentre possono essere non nominativi, da consegnare ai dipendenti impegnati nelle operazioni dietro rilascio di una dichiarazione di ricevuta, nella particolare situazione di impiego, ritenuta fattispecie eccezionale a se stante, riferita al personale vincolato a permanere sul luogo di servizio per esigenze operative di ordine pubblico.
    Si tratta ovviamente di occasioni specifiche, oltre che di carattere eventuale e circoscritte a quei casi in cui il dipendente, per gli orari di servizio e le località di impiego, è impossibilitato ad avvalersi sia delle strutture di mensa sia degli esercizi di ristorazione convenzionati, trovandosi in circostanze che non gli consentono di allontanarsi dal posto di servizio.

    Facciamo così.
    Lo riposto di nuovo.
    Spiega tutto.
    Poi.
    Per ulteriori spiegazioni, anche se mi sembrano inutili, rivolgeri alle Segreterie Sindacali Provinciali.
     
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    Come sempre aggiorniamo.
    Dal sito del Siulp Nazionale riporto:

    Il prossimo 13 maggio avranno inizio i lavori per la definizione dell’elenco delle sedi disagiate per l’anno 2016.

    Naturalmente seguiremo la cosa. ;)
     
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    Diamo un aggiornamento.

    Individuazione delle sedi disagiate per l’anno 2016 – correggere le incongruenze e fare presto
    Nella mattina odierna si è tenuto presso il Dipartimento della P.S. il previsto incontro tra una delegazione dell’Amministrazione – composta dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali, Dott. Ricciardi, dai rappresenti della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali e dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane – e le OO.SS. della Polizia di Stato, per l’inizio dei lavori afferenti la definizione dell’elenco delle sedi disagiate per l’anno 2016, ex art. 55 del D.P.R. 335/82.
    Nell’incontro, che ha avuto carattere preliminare, l’Amministrazione ha posto all’attenzione delle Rappresentanze sindacali la necessità di inviare nuovamente una Scheda di rilevamento degli elementi caratteristici per il riconoscimento dello status di sede disagiata per l’anno 2016 agli Uffici di Polizia, per rilevare eventuali modifiche o variazioni rispetto alla ricognizione fatto lo scorso anno.
    Le scriventi OO.SS., sottolineando la validità del metodo condiviso nella revisione delle sedi disagiate finalmente secondo criteri oggettivi – non disgiunti da valutazioni ad hoc su specifiche criticità – hanno tuttavia evidenziato alcune inesattezze nei dati raccolti dall’Amministrazione per ritardi o erronea compilazione della Scheda di rilevamento.
    Si sono determinate quindi incongruenze e disparità di trattamento evidenti che le scriventi OO.SS. hanno già segnalato e che dovranno necessariamente essere “sanate” nel nuovo decreto.
    Nella riunione è stato contestato all’Amministrazione che, di fatto, la disciplina della mobilità del personale ancora non permette a tutti gli operatori che prestano servizio nelle sedi disagiate di fascia “A” di vedersi riconosciuti i benefici concreti per il trasferimento.
    Le scriventi OO.SS. hanno chiesto quindi l’insediamento in tempi brevi del tavolo tecnico per l’avvio della discussione sulle sedi disagiate per l’anno 2016 per evitare che, anche stavolta, il ritardo nella chiusura del tavolo, dovuto alle lentezze e agli errori nell’invio dei dati da parte dell’Amministrazione territoriale, insieme al complesso iter che porta all’emanazione del decreto ministeriale, possa condurre allo stesso ritardo verificatosi per il 2015, con ripercussioni negative per i Poliziotti in servizio nelle sedi disagiate di nuovo riconoscimento.
    L’Amministrazione si è detta disponibile a quanto richiesto dalla scriventi OO.SS. ed ha previsto di convocare nell’ultima settimana del mese di maggio la prima seduta del tavolo tecnico per le sedi disagiate.

    Dal Siulp Nazionale.
     
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    Ultima ora:

    Il prossimo 11 giugno si terrà la riunione per il proseguimento dei lavori per la definizione dell’elenco delle sed disagiate per l’anno 2016.
    (Sito del Siulp Nazionale)

    Natutralmente faremo sapere l'esito della stessa.
     
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  12. josuke_y
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    Ragazzi qualcuno che mi risponda solo se é sicuro se l'ha fatto lui o se ha una risposta dal ministero o qualche circolare...sede disagiata in fascia b...tre anni...la posso fare o no la domanda? Dato che devo andare in un posto aperto mi starebbe sui cosiddetti aver perso un anno e mezzo...perche c'è chi dice no solo fascia a..chi dice si tutti...ditemi voi..chi é sicuro
     
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    Mi hai fatto ricordare che dovevo aggiornare questa discussione.
    Bene.
    Facciamolo:

    Negli allegati il comunicato congounto e le sedi divise in fascia A e fascia B

    DEFINITI GLI ELENCHI DELLE SEDI DISAGIATE PER L'ANNO 2015

    Nella mattinata odierna dopo una decina di riunioni si è concluso il confronto tra una delegazione del Dipartimento della P.S. guidata dal Direttore del Servizio Affari Generali dr Nicola De Cristoforo e le OO.SS per la definizione delle sedi di servizio considerate disagiate.
    Come noto il confronto con l'Amministrazione era iniziato lo scorso anno ed era proseguito la scorsa estate con l'invio di una lettera da parte della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato a tutti i Questori ai quali era stata trasmessa in allegato una scheda di rilevamento da compilare e restituire con la richiesta di una serie di elementi conosciutivi relativi a tutti gli Uffici e Reparti della Polizia di Stato, compresi quelli di specialità, presenti nelle rispettive province.
    I criteri presi in considerazione nella scheda di rilevamento, secondo le norme e direttive vigenti, sono stati:

    1) le condizioni climatiche critiche ove ha sede l'Ufficio;

    2) l’assenza, entro un determinata distanza dall'Ufficio, di strutture ospedaliere o di pronto soccorsi;

    3) la mancanza d'istituti scolastici pubblici dell’obbligo, entro una determinata distanza dall'Ufficio;

    4) la mancanza di servizio di trasporti pubblici urbani e

    5) extraurbani, entro una determinata distanza dall'Ufficio;

    6) la mancanza di alloggi collettivi di servizio utilizzabili;

    7) la mancanza d'idonea mensa obbligatoria di servizio.
    Le schede dovevano essere inviate al suddetto Ufficio del Dipartimento entro il 30.9.2013 anche se le procedure di raccolta dei dati si sono notevolmente prolungate perla scarsa collaborazione fornita da molti Uffici territoriali ed infatti, numerosissimi sono state le sollecitazione e di chiarimento richieste che hanno comportato una notevole dilazione dei tempi programmati.
    Nel mese di giugno è iniziato l'esame dei dati raccolti con il monitoraggio effettuato su tutto il territorio nazionale ed il lavoro di confronto è apparso subito difficile e complesso per l'elevata quantità del materiale pervenuto, per l'estrema frammentazione e disomogeneità degli Uffici monitorati ed in diversi casi, per l'incompleta e non uniforme ed univoca indicazione sulle schede delle singole voci di rilevamento da parte di diversi Uffici e Reparti.
    Tutto ciò ha reso necessarie, con tutte le difficoltà del caso, una serie di ulteriori verifiche sulla corretta compilazione delle schede di rilevamento e diverse richieste supplementari agli Uffici territoriali per errori e/o omissioni.
    Dopo questo articolato lavoro di analisi e valutazione, così come preannunciato con i precedenti comunicati, si è finalmente giunti alla redazione di un elenco allegato di Uffici e Reparti considerati sedi disagiate comprese nella c.d. fascia A (70) secondo il dettato normativo di cui all'art 55 del DPR nr. 335/82 che hanno caratteristiche di particolare disagio climatico e socio-ambientale con riguardo ai parametri considerati, al cui personale in servizio verrà attribuito, quando i nuovi criteri sulla mobilità del personale saranno concretamente attuati, oltre al buono pasto giornaliero gratuito, un punteggio valido ai fini della graduatoria nazionale per la mobilità esterna.
    L'aver contenuto il numero di sedi classificate della fascia A e del personale che vi presta servizio, derivante anche dalla circostanza che diversi Uffici indicati in tale elenco hanno le caratteristiche per rientrare in tale elenco, secondo i parametri socio-ambientali ed il disagio climatico stabiliti, ma ai fini della mobilità sono sedi di destinazione finale con scarsa mobilità in uscita, consentirà, per le restanti sedi indicate in questo elenco, in sede di futura attuazione dei nuovi criteri sulla mobilità, di rendere concreto ed effettivo - non meramente formale come è stato fino ad oggi - il vantaggio previsto dal citato art.55 sulla mobilità esterna del personale che vi presta servizio
    Come preannunciato è stato, altresì, redatto un secondo elenco allegato di Uffici e Reparti che ai sensi dell'art 1 lettera c) della legge nr.203/89 (139) sono considerate sedi di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale al cui personale in servizio verrà comunque attribuito il beneficio del buono pasto giornaliero gratuito.
    Individuati i due elenchi delle sedi disagiate la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, procederà ora agli adempimenti di competenza, con la redazione del decreto ministeriale annuale che avrà validità per l'anno 2015
    Eventuali modifiche, integrazioni o correzioni dei due elenchi frutto dell'odierno incontro, potranno essere effettuate nel corso del 2015 e recepite nel successivo decreto ministeriale relativo all'anno successivo.
    Roma 30 luglio 2014

    Fascia A. cliccaci
    Fascia B cliccaci

    Risposta.
    La Puoi fare.
     
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  14. josuke_y
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    Quindi mi sono mangiato un anno😁
     
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    Ci potevi pensare prima ad informarti !.
     
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