Licenza di agenzie d'affari

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    Le agenzie d'affari sono quelle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

    Gli elementi che caratterizzano l'agenzia di affari sono:
    - l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti,
    - una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta,
    - la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera.

    Attività di agenzia d'affari per le quali è ancora ferma la competenza delle Questure:

    agenzia di affari di recupero stragiudiziale dei crediti
    agenzia di pubblici incanti (aste)
    agenzia matrimoniale
    agenzia di pubbliche relazioni.

    Solo per le agenzie d'affari di recupero stragiudiziale dei crediti occorre presentare richiesta di autorizzazione in bollo per l'esercizio dell'attività alla Questura.
    Per le restanti tre tipologie sopra indicate, dal 2012 è sufficiente una mera comunicazione in carta libera al Questore competente.

    Il modulo (che si può trovare in questa pagina nella colonna dei documenti) per la richiesta della licenza per recupero crediti va presentata in Questura o presso un Commissariato di Pubblica Sicurezza.

    I requisiti per l'autocertificazione sono i seguenti:

    legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società;
    potere di disposizione dei locali (contratto d'acquisto o di locazione, ecc);
    agibilità dei locali e conformità alla loro destinazione d'uso, rilasciata dal comune;
    sorvegliabilità dei locali, da provare con allegati planimetrici;
    tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe conformi alle regole attuali di mercato, vistata dall'Ufficio;
    eventuale deposito cauzionale stabilito dal Questore ex art.116 TULPS, alla Tesoreria Provinciale dello Stato oppure fidejussione bancaria o assicurativa per uguale importo (Ente garantito Questura di "----")";

    registro delle operazioni da fare vidimare nel capoluogo in questura.

    Il Questore può prescrivere ulteriori adempimenti nel pubblico interesse, nonché sospendere o revocare l'attività in caso di abuso. Accerta il possesso di detti requisiti e svolge attività di controllo. A tal fine gli ufficiali ed agenti di p.s. possono accedere in qualsiasi momento nei locali destinati all' esercizio dell'attività.

    La licenza ha durata permanente ed è ammessa la rappresentanza.

    10/02/2015 Dal sito della Polizia di Stato
     
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