Codice della Strada

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  1. xmax750
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    Buon giorno,
    adorando andare in moto volevo chiedervi quale articolo dovrei seguire per capire bene se sono in regola e nel caso in cui non lo fossi quali potrebbero essere le conseguenze:

    A) l'argomento è l'ingombro massimo laterale con valige rigide laterali montate :huh:
    se non ricordo male ho cercato e avrei trovato l'aricolo 53 del cds ma anche il 170 che mi sembrerebbe più indicato (parlo da profano anche se avendo la patente da anni il cds lo devo conoscere :giveup.gif: )
    Quindi se non ho capito male la larghezza laterale consentita non deve superare i 50cm dall'asse centrale della moto (che farebbe 100cm tra dx e sx) misura questa oltre la quale qualunque dispositivo anche se saldamente ancorato (tipo borse in alluminio con supporti a telaio fisse) sarebbe fuori legge ?
    Quale sarebbe la sanzione prevista? oltre al discorso pecuniario mi riferisco ad eventuali decurtazioni di punti patente e/o ritiro della carta di circolazione ed eventuale fermo amministrativo ? :sick:

    B) Nel caso in cui su strada a 2 corsie, uno per senso di marcia, con striscia continua il veicolo che mi precede dovesse "accostare" per "agevolare" il passaggio ma senza fermarsi (come spesso succede svizzera dove gli automobilisti alla sola vista di una moto nello specchio retrovisore si spostano a bordo strada ...) se io pasassi pur restando all'interno della carreggiata senza invadere l'altra verrebbe considerato comunque come un sorpasso e di conseguenza sanzionato oppure no ?

    C) GRAZIE anticipatamente.
    :clap.gif: :bye1.gif: :bye2.gif:
     
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    A.
    Si.
    E' l'artico 170 del Codice della Strada che disciplina la materia nello specifico.
    Sottilineo il comma 5 dello stesso che spiega esattamente la tua domanda e che riporto:

    Art.170 C.D.S.

    5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

    Si.
    Parla di 50 cm e non di più di sporgenza dall'asse centrale della moto.
    Poi.

    La sanzione te la da il comma 6

    6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 323.

    B
    La materia è regolata dall'art.148 del Codice della Strada e tieni conto che vige in Italia e non in Svizzera dove probabilmente avranno altre regole.
    Te lo riporto QUI

    Leggitelo bene con calma.
     
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  3. Valdore
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    Ciao a tutti, è possibile scaricare l'intero codice della strada aggiornato?

    Grazie mille :)
     
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    Prego.
    Vai QUI e trovi l'ulrima l'edizione aggiornatissima.
    Chiaramente vale per tutti coloro i quali ne abbiano interesse. ;)
     
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  5. Valdore
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    Grazie Franco, lo leggerò con attenzione. :)

    Un mio conoscente è stato vittima di un incidente, lui era in macchina, aveva il verde ed è partito normalmente; un ciclista (che aveva il rosso) ha attraversato la strada e ha tamponato la macchina rompendo faro auto posteriore e ammaccando il paraurti di dietro.
    Il Vigile ha fatto il verbale dando come esito un concorso di colpa al 50%. Trovo questa cosa assurda e contro la Legge.
    Se il ciclista aveva il rosso ed è passato lo stesso, ha la colpa del 100%.
     
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    Diciamo che:
    Chi tampona ha quasi sempre torto, quel quasi significa "tranne dei casi particolari"
    che trovi ben illustrati QUI.
    Bisogna vedere comunque l'esatta dinamica di questo incidente.
    Leggi comunque anche QUI
     
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    Importantissime novità in arrivo.
    Prego, leggere con attenzione, interessano davvero tutti.

    Novità in vista per il codice della strada. Da lunedì 3 novembre 2014 entreranno in vigore le norme che consentiranno l'identificazione certa del soggetto effettivamente responsabile della circolazione del veicolo e di eventuali violazioni al Codice della Strada.

    Le disposizioni (art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada e art. 247-bis del Regolamento di esecuzione) prevedono l'obbligo per chi ha la disponibilità di un veicolo - intestato ad una persona diversa - per più di 30 giorni consecutivi, di comunicare agli Uffici della motorizzazione civile i suoi dati per l'annotazione nella carta di circolazione e nell'Archivio nazionale dei veicoli.

    A chi si applicano

    Le norme si applicano per il comodato in generale, il comodato di veicoli aziendali, i veicoli in custodia giudiziale con facoltà d'uso, la locazione senza conducente, l'intestazione di veicoli a soggetti incapaci di agire o a persone decedute, i veicoli con contratto "Rent to buy" e facenti parte di un "trust".

    Per il momento le norme non si applicano ai veicoli che effettuano attività di autotrasporto.

    Nel caso di comodato, che rappresenta l'ipotesi più ricorrente, l'obbligo scattase l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario sia effettuato in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a 30 giorni.

    Familiari: esclusi dall'obbligo

    Per quanto riguarda il comodato in ambito familiare, l'obbligo di annotazione resta escluso nell'ipotesi di concessione ad un familiare convivente; in ogni altro caso è comunque subordinato ai predetti presupposti, ossia al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.

    Nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di una persona diversa dall'intestatario della carta di circolazione.

    Da quando scatta la norma

    Le norme trovano applicazione unicamente per atti e fatti, accaduti per la prima volta dopo lunedì 3 novembre.

    Sanzioni

    L'utilizzatore, o il proprietario da questo delegato, potrà provvedere alla richiesta di annotazione entro 30 giorni dall'atto o fatto da cui deriva l'utilizzo del veicolo, pena una sanzione pecuniaria da 705 euro a 3.526 euro.

    Dal sito della Polizia di Stato.
     
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  8. krolik79
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    Io ho dei mezzi da lavoro intestati a una societa' Snc facente capo a me e a mio padre i mezzi li guidiamo noi e altri nostri collaboratori..devo comunicare tutto alla motorizzazione ???
     
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    Si.
    "Le norme si applicano per il comodato in generale, il comodato di veicoli aziendali..."
    "Nel caso di comodato, che rappresenta l'ipotesi più ricorrente, l'obbligo scattase l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario sia effettuato in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a 30 giorni."
     
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  10. ugomacri
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    Buongiorno a tutti.
    Non so se questo e' il posto adatto per avere informazioni sul codice della strada.
    Se lo e' vorrei avere un chiarimento riguardo la mia situazione che e' un po' complessa.
    Ho un'auto classica costruita nel novembre del 1976 con le cinture di sicurezza anteriori, ma senza quelle posteriori (non previste dalla fabbrica).
    Di recente mi e' nata una bambina e vorrei capire se posso portare mia figlia con me sull'auto classica.
    Mi sembra di capire dal codice della strada che non puo' stare nel seggiolino sul sedile posteriore perche' sprovvisto di cinture.
    Potrebbe stare sul sedile anteriore solo con un seggiolino di categoria 0+ dato che l'auto non ha l'airbag.
    Per avere la possibilita' di posizionare il seggiolino sul sedile posteriore dovrei istallare delle cinture posteriori (non previste dalla fabbrica) e farle omologare?
    Potrei comprare delle cinture omologate, ma non so se occorre fare un ulteriore omologazione per gli ancoraggi posteriori alla vettura che ne e' sprovvista.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro nello spiegare la mia situazione e Vi ringrazio anticipatamente per ogni aiuto che mi possiate dare per capire come procedere.
    Ugo Macri
     
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    Leggiti QUESTO articolo dal sito della Polizia di Stato che chiarisce tutto.
     
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  12. krolik79
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    Non so' di che auto si tratti ma vista la data di fabbricazione 1976 la potresti iscrivere al propio club storico, lo si fa' presso l ACI della propia citta' di residenza ..ed oltre ad avere molti vantaggi economici ( assicurazione , bollo,) resteresti sempre aggiornato su tutte le modifiche attuabili sulla vettura .
     
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    Anche questo è un ottimo consiglio.
    Ugo ?..
    Dimenticavo.
    Ci farebbe piacere, non è obbligo farlo comunque, se ti presenti al Forum, aprendo una nuova discussione QUI.
    Grazie se lo fai. ;)
     
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    Parliamo di Motorini.

    L'articolo 52/1 del Codice della strada definisce i ciclomotori (ovvero i "motorini") come veicoli con le seguenti caratteristiche:

    motore di cilindrata non superiore a 50 centimetri cubici
    capacità di sviluppare una velocità fino a 45 chilometri orari.

    Tali specifiche tecniche devono essere strettamente osservate dal costruttore e non possono essere modificate.
    Alla luce delle nuove disposizioni i motorini (ciclomotori) devono anche essere assicurati. Il conducente deve essere munito del CIG (Certificato di Idoneità alla Guida) ovvero di una patente di guida. Pertanto il conducente che ha una patente di guida di categoria B può condurre anche il motorino oltre alla autovettura.
    ll Codice della strada ribadisce il concetto poco più avanti: "Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli" (art. 52/4).
    Dal sito della Polizia di Stato
     
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  15. Valdore
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    Sarebbe una gran cosa che chiunque occupi la carreggiata con qualsiasi mezzo (biciclette comprese) debba essere assicurato...
     
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