Legislazione sulle Armi.

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  1. FRANCODUE
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    Importanti novità.

    Il Decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 21 ottobre 2013 ed in vigore dal 5 novembre 2013, ha previsto, all'art. 6, comma 2, , nei confronti dei meri "detentori" l'obbligo di presentazione - una tantum - del certificato medico, attualmente previsto dall'art. 35, settimo comma del T.U.L.P.S., entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del d. lgs. in esame, ovvero entro il 4 maggio 2015.
    Inoltre, il comma 2 in questione prevede che, trascorsi i diciotto mesi, sia sempre possibile, per l'interessato, presentare il certificato medico nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente.
    Dunque, entro il prossimo 4 maggio 2015, i soggetti detentori di armi dovranno produrre il certificato medico previsto per il rilascio del nulla osta all'acquisto/detenzione di armi, previsto dall'art 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data del 5 Novembre 2013 (come nel caso dei titolari di licenza di porto d'armi in corso di validità).
    Il certificato medico in questione è rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario (attualmente ASL) o da un medico militare; dallo stesso deve risultare che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere.
    Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre mesi.
    Il medico accertatore potrà richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriori specifici esami o visite specialistiche, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.
    E' evidente che il privato detentore di armi potrà spontaneamente presentare il certificato in questione al competente ufficio di pubblica sicurezza, ovvero senza attendere il provvedimento di diffida da parte dell'ufficio medesimo.

    Difesa personale
    Permette il porto dell'arma fuori dalla propria abitazione e ha validità annuale. Per la difesa personale ci sono informazioni anche sugli spray anti aggressione .

    Uso sportivo
    Permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno

    Uso venatorio
    Autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria.

    Denuncia detenzione e cessione

    Da presentare quando si viene in possesso o si cedono armi e cartucce
    Autorizzazione all'acquisto

    Serve per acquistare armi da sparo e munizioni e per trasportarle fino al domicilio

    Licenza per collezione

    Permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe, in numero superiore a quello normalmente consentito

    Carta europea

    Estende la validità delle autorizzazioni concesse in Italia ai paesi della Comunità europea

    Vidimazione carta di riconoscimento

    Serve per trasportare le armi dalle Sezioni di tiro al luogo di detenzione e viceversa

    03/02/2015 Sito della Polizia di Stato.

    La prossima volta cominceremo ad analazziare una per una le sigole autorizzazioni.
     
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5 replies since 8/10/2014, 20:12   235 views
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