Codice della Strada

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    Importanti novità: in vigore da oggi le modifiche al Codice della strada per minori con la patente, per motocicli e per le patenti speciali.
    In linea con le normative europee in materia di circolazione stradale, le modifiche permetteranno ai minori che hanno un'età compresa tra i 16 ed i 18 anni, in possesso della patente prevista, di trasportare un passeggero a bordo di motociclo o sul ciclomotore. Tale possibilità deve essere espressamente trascritta sul documento di circolazione del mezzo.
    In merito ai titolari di patenti speciali, è stato eliminato il limite di massa massima autorizzata di 750 chili, che era imposto per la conduzione di veicoli trainanti un rimorchio.
    Anche per le persone in possesso di tale patente, il traino del rimorchio non leggero (oltre 750 chili) richiede il possesso della patente di categoria corrispondente.

    18/08/2015 Sito della Polizia di Stato
     
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    A tal proposito ringrazio i colleghi della stradale che con professionalità e gentilezza ci hanno recapitato a mano un vademecum con tutte le novità al CdS.
     
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    Pochi sanno che la Polizia Stradale di cui nella Sezione "Reparti della Polizia di Stato" faccio un ampia descrizione, è l'unica Polizia Specializzata in Europa in questo settore.
    Hanno una professionalità enorme nel loro campo.
    Spesse volte quando ero in servizio ed avevo problemi di codice della strada li chiamavo volentieri.
    In pochi minuti mi chiarivano tutto.
    Perchè il bello della Stradale è che se chiami e ti risponde il Piantone di turno, sa tutto di tutto e ti risponde e ti chiarisce tutto.
    Anche se è un semplice Agente.
    Se chiami il Commissariato e ti risponde il Piantone..
    Gli senti dire...Ispettore ?....
    Prenda subito la chiamata, qui c'è uno che vuole chiarimenti !. :D
     
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    Codice della strada: importanti novità per minori e patenti speciali.

    Importanti novità: in vigore da oggi le modifiche al Codice della strada per minori con la patente, per motocicli e per le patenti speciali.
    In linea con le normative europee in materia di circolazione stradale, le modifiche permetteranno ai minori che hanno un'età compresa tra i 16 ed i 18 anni, in possesso della patente prevista, di trasportare un passeggero a bordo di motociclo o sul ciclomotore. Tale possibilità deve essere espressamente trascritta sul documento di Circolazione del mezzo.
    In merito ai titolari di patenti speciali, è stato eliminato il limite di massa massima autorizzata di 750 chili, che era imposto per la conduzione di veicoli trainanti un rimorchio.
    Anche per le persone in possesso di tale patente, il traino del rimorchio non leggero (oltre 750 chili) richiede il possesso della patente di categoria corrispondente.

    18/08/2015 Sito della Polizia di Stato.
     
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    Riprendo questa discussione sulla patente di guida per segnalare questa importante sentenza sulla revoca della stessa:

    Spetta al giudice ordinario, e non a quello amministrativo, la competenza a giudicare una controversia relativa alla revoca della patente di guida emesso in ragione dell’inflizione di una condanna per reati in materia di stupefacenti (Tar Lombardia, sezione 1, sentenza 7 ottobre 2015, n. 2122).

    La sentenza ha puntualizzato che il provvedimento del Prefetto non è espressione di discrezionalità amministrativa, ma è un atto dovuto che non determinerebbe la degradazione a interesse legittimo della posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida.

    Difetto di giurisdizione. Il criterio generale di riparto della giurisdizione è dato dalla consistenza della posizione soggettiva azionata e diventa fondamentale, ai fini della sua applicazione, capire come distinguere diritti e interessi, non in relazione alla prospettazione ma all’essenza delle posizioni dedotte in giudizio. La natura eminentemente privatistica del potere di revoca impone la qualificazione in termini di diritto soggettivo della posizione giuridica soggettiva azionata, la cui tutela spetta, dunque, al giudice ordinario quale giudice dei diritti.

    Il provvedimento prefettizio di revoca della patente guida non esprime esercizio di discrezionalità amministrativa, cioè di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma è un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all’uopo stabilite dalla norma.

    Alcuna discrezionalità può rinvenirsi nell’agire non autoritativo dell’Amministrazione preposta, atteso che quest’ultima deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge prima di disporre il conseguente provvedimento di revoca della patente.

    Pertanto, in assenza di eccezioni all’ordinario criterio di riparto basato sulla posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, la giurisdizione compete al giudice ordinario, essendo la posizione del privato attinto da tale tipologia di atti, qualificabile in termini di diritto soggettivo. Diverse ipotesi a sostegno. Sono molteplici le ipotesi in presenza delle quali la giurisdizione si incardina in capo al giudice ordinario.

    In primo luogo, la revoca della patente di guida a un soggetto sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro, disposta con decreto del Prefetto, ai sensi dell’articolo 120 del Codice della strada. Pur attenendo a una diversa causa di revoca secondo la disciplina prevista dal comma 1 dell’articolo 120 del Dlgs 285/1992, è nondimeno suscettibile di estensione analogica sul piano della vincolata decisione dell’Autorità prefettizia. I passati dibattiti sulla natura dello status leso dal provvedimento (se diritto soggettivo o interesse legittimo) hanno trovato la loro definitiva soluzione con un regolamento di competenza relativo a una controversia avente a oggetto l’emissione di un provvedimento di revoca della patente di guida in conseguenza dell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

    In tal caso, il decreto con il quale il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per effetto della sottoposizione del titolare alla misura di prevenzione, non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, costituendo piuttosto la constatazione della inesistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali prescritti per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida. Anche la stessa giurisdizione amministrativa ha riconosciuto i principi suddetti, sottolineando che una controversia concernente la revoca della patente disposta in conseguenza della condanna del ricorrente per il reato di cui all’articolo 73, comma 5, del Dpr 309/1990 (una fattispecie di reato meno grave, sul piano sanzionatorio, rispetto a quella imputata de quo) non è incardinabile innanzi al giudice amministrativo.

    In tale ipotesi, infatti, il ricorso sarebbe inammissibile. Non vi è dubbio, dunque, sulla qualificazione della situazione giuridica soggettiva riconoscibile in capo al destinatario del provvedimento di revoca della patente di guida per originaria o sopravvenuta mancanza dei requisiti morali previsti dall’articolo 120 del Codice della strada quale diritto soggettivo da tutelarsi innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria.

    FONTE SOLE 24 ORE
     
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    Domanda/e circa l'utilizzo del pick up.
    Caso 1: pick up immatricolato N1 per trasporto cose in conto proprio intestato a ditta individuale. Quali sono le limitazioni d'uso? per esempio: trasporto i miei genitori nell'abitacolo e i loro bagagli nel cassone, secondo il CdS è sanzionabile?
    Caso 2: stesso caso come sopra ma intestato a persona fisica (non a ditta individuale). è considerato un utilizzo improprio secondo il CdS, sempre con familiari nell'abitacolo e oggetti nel cassone?
     
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    Grazie, abbastanza lungo ma pare che la cosa importante sia la differenza di trattamento quasi esclusivamente fiscale in tema di lotta all'evasione: se la risultanza del rapporto Potenza/portata utile dell'autocarro adibito a trasporto di cose in conto proprio, è inferiore a 180, il veicolo fiscalmente è considerato una vettura qualsiasi (quindi non si può dedurre l'IVA e il bene come fosse uno strumento della Ditta) mentre se il rapporto è superiore a 180, fermo restando l'omologazione N1, carrozzeria F0 e ha più di 4 posti, allora il possessore dell'autocarro non può essere sanzionato se questo viene trattato fiscalmente come bene strumentale.
     
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    Comunque puoi chiedere pure in quasiasi comando della Polizia Stradale.

    Edited by FRANCODUE - 13/1/2018, 21:23
     
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    Giro di vite sulle macchine immatricolate all'estero.
    Rivoluzionarie modifiche alla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero.

    Il codice della strada è in continuo divenire dato che deve adattarsi velocemente all’evoluzione della società e delle sue dinamiche
    Non sfugge, pertanto, a tale logica, l’entrata in vigore del decreto Legge n. 113 del 4.10.2018, successivamente convertito nella Legge 132, in cui l’art. 29 bis ha apportato rivoluzionarie modifiche alla circolazione dei veicoli immatricolati all’estero.
    Nello specifico, le nuove disposizioni dell’art. 93 del codice della strada stabiliscono il divieto di circolazione per i veicoli immatricolati in paesi esteri, i cui proprietari abbiano stabilito la propria residenza in Italia da più di sessanta giorni

    La Polizia Stradale di Isernia e il Distaccamento di Agnone hanno immediatamente attivato i controlli specifici per verificare il rispetto delle nuove disposizioni: nelle ultime settimane, sono state registrate e sanzionate 15 violazioni dell’art. 93 del CdS che, si ricorda, prevede il ritiro della carta di circolazione e l’eventuale confisca del veicolo qualora il proprietario non provveda alla sua nazionalizzazione entro il termine di 180 giorni.

    L’attività di controllo, però, non si è limitata all’art. 93 del codice della strada; nei giorni passati gli agenti della Polizia Stradale di Agnone hanno fermato un cittadino albanese, con diversi precedenti di polizia e non in regola con la sua posizione in Italia, al quale è stata sequestrata l’autovettura perché riscontrate numerose violazione di articoli del codice della strada, fra cui spicca la mancanza della copertura assicurativa.

    Altri accertamenti sempre del Distaccamento PolStrada di Agnone, infine, hanno portato al sequestro di un autocarro, proveniente dalla zona del casertano, che trasportava abusivamente un mezzo meccanico da cantiere, sprovvisto della prescritta iscrizione all’albo dei trasportatori.

    11/02/2019
     
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    Codice della Strada: novità per fumo in auto, velocità e multe
    Testo in aula a Montecitorio. Polemiche su 150 Km in autostrada

    Il divieto di fumo in auto per il guidatore, l'innalzamento dei limiti di velocità a 150km/h in alcuni tratti autostradali e una stretta drastica sull'uso del cellulare alla guida. Questi alcuni temi della riforma del Codice della Strada che sarà discussa oggi alla Camera. La riforma è ferma da luglio scorso dopo le perplessità espresse dalla Ragioneria per gli oneri finanziari previsti e a causa della caduta del governo gialloverde ad agosto. A riproporre l'emendamento in Aula sull'innalzamento della velocità a 150km/h sarà la Lega ma il governo e la maggioranza dovrebbero votare contro.

    Tuttavia riscoppia la polemica. "Riparte in Parlamento la riforma del Codice della strada ed ecco che torna la proposta, inutile e pericolosa, di alzare a 150 km/h i limiti nelle autostrade a tre corsie", afferma Giordano Biserni, presidente dell'Asaps (Associazione sostenitori Polstrada), che definisce i 150 "uno spot", sottolineando che "più velocità" significa "più tamponamenti, più interruzioni in coda, più inquinamento". Per cui "l'Asaps si batterà per convincere il Parlamento dell'inutilità e dell'incremento del rischio derivante da questa misura", avverte il presidente Biserni.

    Il governo dovrebbe quindi presentare un emendamento circa il ritiro della patante per chi usa il telefonino alla guida. Al momento il testo prevede "il divieto di uso di smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi", con sanzioni raddoppiate. Per la prima violazione, si legge nel testo, la sanzione amministrativa pecuniaria attualmente prevista (da 165 a 661 euro) viene innalzata tra 422 e 1.697 euro, con la sospensione della patente di guida da 7 giorni a due mesi. Alla seconda violazione nel corso di un biennio, scatta una multa da 644 a 2.588 euro e al raddoppio della decurtazione dei punti della patente, da 5 a 10.

    Il conducente dovrà fare poi attenzione che il passeggero abbia la cintura di sicurezza allacciata, infatti il nuovo Codice della Strada prevede una multa anche per il guidatore in caso di mancato uso della cintura da parte del passeggero. E attenzione a non parcheggiare o sostare negli spazi di ricarica dei veicoli elettrici: verranno decurtati due punti dalla patente. In arrivo anche i parcheggi rosa per donne in stato di gravidanza o accompagnate da bambini con età non superiore ai due anni.

    Ansa 28/01/2020

    Più che daccordo !!. ;)
     
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    Salve a tutti, avrei un quesito a cui non trovo nessuna risposta e neanche il mio legale a quanto pare.
    Nell'art. 120 CdS, comma 1, a seguito di art. 73, si parla di un "provvedimento riabilitativo" che da la possibilità di avere il nulla osta del diniego.
    Non capisco se questo provvedimento riabilitativo sia la riabilitazione penale oppure una riabilitazione al sert o altro ente.
    A gennaio 2019 ho ricevuto perquisizione con conseguente art.73, nel gennaio 2020 c'è stata la sentenza, risolta con patteggiamento. Ho iniziato in marzo 2020 a far la patente e qualche giorno prima dell'esame di pratica ho ricevuto il diniego; con il legale abbiamo fatto ricorso al ministero dei trasporti, però dalla prefettura dicono che manca allegato il "provvedimento riabilitativo".
    Non trovo nessuna risposta chiara online e telefonando ai vari uffici.
    Grazie mille in anticipo
     
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    Chiedi pure al tuo Avvocato, Lui di saprà dire ! ;)
     
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